Applicazione del CCNL e giudizio di equivalenza nelle procedure di gara
Sentenza Consiglio di Stato 6874/2026
La sentenza del Consiglio di Stato n. 6874/2026, ha confermato il principio enunciato dal TAR del Lazio con la sentenza n. 5361/2026, nell’ambito del giudizio di equivalenza delle tutele economiche previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023.
Il Consiglio di Stato ha ribadito che il raffronto tra le due previsioni contrattuali, deve riguardare, in via principale, le tutele garantite dai rispettivi contratti collettivi. In tale prospettiva, il superminimo, anche se non assorbibile, costituisce un trattamento migliorativo riconosciuto dall’impresa e non una tutela propria del CCNL applicato e, pertanto, la sua previsione non è di per sé sufficiente a dimostrare l’equivalenza delle tutele economiche.
Anche per il Consiglio di Stato, pertanto, il CCNL individuato dalla lex specialis è un elemento essenziale e non modificabile dell’offerta, in quanto stabilisce le riconosciute tutele garantite che non possono essere derogate.
