Attestazione di congruità: il Tribunale di Torino esclude dal calcolo la manodopera diversa da quella edile
In un cantiere con doppio CCNL, per la verifica della congruità rileva esclusivamente la manodopera edile
Con l’ordinanza R.G.L. 10210/2025, il Tribunale di Torino ha revocato il decreto cautelare concesso inaudita altera parte a un’impresa edile e respinto la domanda di rilascio del Durc di congruità, chiarendo i confini della verifica per i cantieri con lavoratori inquadrati con contratti diversi.
Il caso. La ricorrente, che applica il CCNL Edile ai lavoratori edili e altro contratto a quelli impiantistici, aveva ottenuto un provvedimento d’urgenza per ottenere l’attestazione di congruità. La Cassa Edile di Torino si era opposta, rilevando che l’incidenza della manodopera edile dichiarata (17,9%) era inferiore alla soglia minima del 22% prevista dalla Tabella A dell’Accordo Collettivo.
La decisione. Il Giudice ha accolto le ragioni della Cassa. Richiamando l’art. 2 del D.M. 143/2021 e l’Interpello Ministeriale n. 4/2025, ha chiarito che la verifica di congruità riguarda esclusivamente le lavorazioni edili. La manodopera impiegata in attività impiantistiche non può essere valorizzata per raggiungere la percentuale minima richiesta, poiché esula dal perimetro della congruità edile.
L’ordinanza costituisce un importante precedente per le imprese che operano in cantieri con lavorazioni miste.
