Risposta Interpello Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale dell’Emilia Romagna dell’Agenzia delle Entrate - esenzione fiscale bonus una tantum.
L’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Emilia Romagna – ha confermato che nei casi di erogazione di Bonus una tantum che non sia trattato come retribuzione, premio di produzione, rimborso analitico o indennità sostitutiva di reddito, tali erogazioni non subiscono la ritenuta di cui all’art. 23 del DPR n. 600/1973.
L’Agenzia delle Entrate, richiamando la definizione di Ente Bilaterale contenuta nell’art. 2, comma 1, lettera h) del DLgs 276/2003, ricorda che il regime fiscale delle prestazioni erogate da tali enti si determina applicando i principi generali dell’imposizione sui redditi contenuti nell’art. 6 del TUIR in quanto, le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, sono imponibili soltanto quando possono essere ricondotte a una categoria reddituale prevista dalla legge oppure quando costituiscono un reddito imponibile.
