News


sentenza02
18/02/26

Cassa Edile e responsabilità solidale: il Tribunale di Savona chiarisce due principi fondamentali

Chiamata in causa del terzo inammissibile senza autorizzazione; la documentazione CNCE_Edilconnect prova il subappalto

Il Tribunale di Savona, con la sentenza n. 436/2025, ha respinto l’opposizione di s.p.a. avverso un decreto ingiuntivo ottenuto dalla Cassa Edile, offrendo importanti chiarimenti in materia processuale e di responsabilità solidale nel settore edile.

L’errore processuale. L’opponente aveva citato direttamente in giudizio la subappaltatrice s.r.l. , chiedendo di essere manlevata. Il Giudice ha dichiarato la domanda inammissibile, richiamando un principio consolidato della Cassazione: nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il debitore-opponente (che veste la sostanziale figura di convenuto) non può chiamare direttamente un terzo, ma deve chiederne preventiva autorizzazione al giudice con l’atto di opposizione. L’omissione determina una decadenza insanabile.

Il merito. Quanto alla responsabilità solidale ex art. 29 D.Lgs. 276/2003, il Tribunale ha confermato il credito della Cassa. Le schede di cantiere CNCE_Edilconnect, compilate dall’impresa affidataria per la veridica della congruità della manodopera in edilizia di cui al D.M. n. 143/21, hanno dimostrato l’operatività delle subappaltatrici nei cantieri dell’opponente. Il Giudice ha sottolineato che l’impresa affidataria ha l’onere di verificare la veridicità delle ore denunciate dalle subappaltatrici, trattandosi di dati a rilevanza pubblica utili per l’attestazione di congruità. La mancata contestazione specifica di quei dati ne rafforza il valore probatorio.

Il Tribunale ha inoltre ribadito la natura retributiva e contributiva dei crediti vantati dalla Cassa Edile, confermando la responsabilità solidale del committente. L’opposizione è stata rigettata.

Scarica la sentenza.